Segnaliamo l'articolo apparso sulla News Letter
del Centro Servizi del Volontariato del 23.6.2005
DEDUCIBILITA DELLE DONAZIONI ALLE ONLUS e ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINO A 70.000,00 EURO PER ALCUNI SOGGETTI. CONDIZIONI E LIMITI. CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO
Si segnala che con legge 14 maggio 2005 n. 80, è stato convertito in legge – con modificazioni - il decreto legge 14.3.2005 nr. 35 ( c.d. decreto per la competitività) che all’art. 14 prevede una nuova disciplina delle deducibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore delle ONLUS e quindi anche delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge n. 266/91, nonché in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 383/2000.
Per completezza di esposizione si riporta il testo del citato articolo, coordinato con le disposizioni di conversione, richiamando l’attenzione, pur in maniera sintetica, su alcuni aspetti di primaria importanza.
1) Essendo l’originario decreto convertito in legge la nuova disciplina è sostanzialmente definitiva anche se è prevedibile che a breve vi siano ulteriori indicazioni di prassi in proposito.
2) La nuova norma prevede che persone fisiche e soggetti passivi dell’ IRES (società di capitali ed altri enti) possano dedurre dal reddito complessivo dichiarato le somme donate ai soggetti sopra indicati nel limite del 10 % del reddito stesso, con un limite massimo di 70.000,00 euro. Cosi un soggetto con reddito imponibile di 100.000,00 euro potrà al massimo dedurre un importo di 10.000,00 euro, mentre ad esempio un soggetto con reddito imponibile di 900.000,00 potrà al massimo dedurre 70.000,00 euro per anno. Si tratta di un evidente e notevole incremento rispetto ai limiti attualmente previsti.
3) La norma si riferisce anche alle donazioni in natura e non solo quindi a quelle in denaro. Sul punto sarà necessario qualche ulteriore chiarimento, soprattutto in ordine alle modalità concrete ed operative, nonché al coordinamento con l’attuale disciplina prevista per tali donazioni. In particolare, restano aperti alcuni problemi in materia di IVA nonché relativamente alla procedura adottabile.
4) Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (anche dopo la conversione in legge) prevede che condizione determinante per l’applicazione del forte vantaggio fiscale per il soggetto erogatore, sia la tenuta da parte del soggetto ricevente, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente stesso. Molto gravi le conseguenze del mancato rispetto di tale normativa, sia per il soggetto erogatore che per il beneficiario.
E’ necessario quindi richiamare fin da ora l’attenzione sul punto, per tutte le associazioni che intendono avvalersi delle nuove disposizioni.
5) In sede di conversione la platea dei soggetti interessati è stata in parte ampliata : ad oggi sono ricomprese anche le donazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004.
Sulla questione è possibile fin da ora svolgere qualche rapida considerazione. E’ evidente infatt